LETTURA DI ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA NELL’OTTICA DEGLI ASPETTI EXTRA CLINICI PROPRI DEGLI STUDI ODONTOIATRICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI RIGUARDANTI IL MANAGEMENT E L’ORGANIZZAZIONE
In questa lettura sono riportati gli stralci di alcuni articoli ai quali fanno seguito, in corsivo, i miei sintetici e personali commenti
PRECISAZIONE
Nei testi la definizione di “medico” sottende indifferentemente la figura del chirurgo e quella dell’odontoiatra
TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ
Art. 1 – Definizione
Il Codice di deontologia medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. Il Codice, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.
Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.
Il primo capoverso è stato riportato a sottolineare la missione del medico.
Nel secondo, è messa in evidenza l’importanza degli aspetti extra clinici nella professione medica e, parallelamente, nella gestione dello studio odontoiatrico.
TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3 – Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona
In relazione alla libertà e alla dignità della persona, è importante tenere conto della relazione con il paziente. Un rapporto corretto e rispettoso della dignità altrui è conseguenza di un educato approccio, sostenuto da un percorso di formazione e di continua attenzione delle aspettative degli utenti.
Art. 6 – Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti… salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari.
È importante porre in evidenza la parola “efficacia” quale strumento per l’esaltazione della intrinseca qualità clinica del medico. Va sottolineato che l’efficacia è prevalentemente frutto di una ottimale organizzazione e quanto una “umanizzazione” dei servizi sanitari sia l’espressione di una buona relazione con i pazienti.
Art. 10 – Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
Art. 11 – Riservatezza dei dati personali
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito ed è tenuto al rispetto della riservatezza.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.
Le asserzioni contenute negli stralci dei due articoli devono valere anche per lo staff che collabora con il medico, con particolare riferimento all’odontoiatria data la sistematica presenza del personale di assistenza. Il mantenimento del segreto è tanto più salvaguardato quanto il personale è formato in tal senso e l’organizzazione e la conservazioni dei dati sono gestite con idonei strumenti.
Art. 14 – Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:
- l’adesione alle buone pratiche cliniche;
- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.
Questo articolo (riportato integralmente) fa riferimento principalmente ad aspetti tecnico-organizzativi riferiti ad attività extra cliniche.
Ne sono oggetto questioni di organizzazione, di efficienza, di sicurezza, di prevenzione e gestione dei rischi che presuppongono una concreta strategia di attuazione. A titolo sinteticamente riassuntivo, riporto l’incipit del documento della Commissione Tecnica sul Rischio Clinico del Ministero della Salute:
Attualmente il tema del rischio clinico si pone come argomento di rilevante severità che interessa vari settori della sanità ed ha un forte impatto sociale. Pertanto, è indispensabile conoscere ed analizzare quest’aspetto dell’assistenza sanitaria.
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie sono ben definite nella Legge 8 marzo 2017, n. 24.
Art. 19 – Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.
In questo stralcio di articolo è ben evidente l’attenzione posta alla formazione del personale e dei collaboratori, con particolare riferimento alle “competenze professionali non tecniche” che si estrinsecano nelle attività extra cliniche.
TITOLO III
RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 20 – Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa.
Questo articolo, pur focalizzandosi su questioni di “rispetto” e di “libertà”, sottende l’importanza dell’efficacia delle modalità di relazione con i pazienti e della loro preventiva definizione.
Art. 26 – Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza.
L’assolvimento di quanto espresso in questo stralcio d’articolo presuppone un preciso disegno dei processi, possibilmente supportato da un efficiente sistema informatico di gestione.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CONSENSO E DISSENSO
Art. 33 – Informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento.
Oltre agli aspetti di contenuto riguardanti la comunicazione e l’informazione ai pazienti, è doveroso sottolineare l’importanza della esaustività e, soprattutto, della comprensibilità di ciò che viene comunicato. Massima attenzione va posta nelle modalità e nella forma di comunicazione che devono essere adeguate al livello comunicativo dei pazienti. Può essere di aiuto l’utilizzo di modelli e di simulatori su base iconografica.
Art. 35 – Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato.
Questo stralcio di articolo fornisce precise indicazioni comportamentali che possono efficacemente essere supportate da un sistema informativo e organizzativo a garanzia delle procedure di gestione.
TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA
Art. 54 –
Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale. Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Questo articolo (riportato integralmente) mette in evidenza quanto possa essere vantaggiosa l’applicazione di procedure e di linee organizzative finalizzate a rendere sistematica ed omogenea ogni specifica attività.
Sul fronte del tariffario e della sua applicazione, un sistema informatico può garantire una corretta e sistematica gestione e applicazione.
Art. 56 – Pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.
È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.
Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.
Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.
Il tema della pubblicità, al di là delle indicazioni di questo importante articolo (riportato integralmente), è molto legato al personale pensiero di ogni singolo professionista. Certo è che, dall’introduzione del cosiddetto Decreto Bersani del 2006, molte cose sono cambiate e si è molto ampliata la possibilità di fare pubblicità. Molteplici sono i canali di comunicazione, più o meno efficaci in relazione a ciò che si vuole promuovere e al target di riferimento.
Per una maggiore garanzia di correttezza e di efficacia, è bene avvalersi della consulenza di specialisti che sappiano interpretare le normative e, soprattutto, sappiano utilizzare in modo proficuo le risorse che si decide di destinare alla pubblicità.
TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI
Art. 65 – Società tra professionisti
Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.
Il medico che opera a qualsiasi titolo nell’ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento;
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza.
Le parti salienti di questo articolo riguardano aspetti “tecnici” per i quali è opportuna la collaborazione del consulente fiscale e del consulente del lavoro.
Oltre a questi aspetti normativi, però, è importante che il medico che andrà ad operare in forma societaria ponga particolare attenzione agli accordi tra soci. È fondamentale che ogni aspetto sia preventivamente analizzato e condiviso e, ovviamente, riportato nell’Atto Costitutivo e nei Patti Parasociali. La preventiva quantificazione dell’apporto di risorse economiche, materiali e di impegno lavorativo e di ogni socio deve essere contenuta nel quadro di accordi chiari e precisi. È consigliabile la consulenza di un professionista al di sopra delle parti.
TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 70 – Qualità ed equità delle prestazioni
Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita. Il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.
La qualità delle prestazioni va al di là degli specifici atti clinici. La sicurezza della persona assistita, così come i requisiti ambientali sono conseguenti una efficiente organizzazione operativa clinica ed extra clinica nonché una oculata scelta e manutenzione delle componenti tecniche ed infrastrutturali.
TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA
Art. 78 – Tecnologie informatiche
Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria Competenza, la sicurezza delle tecniche.
È importante mettere in evidenza alcuni indirizzi applicativi di questo articolo. Eccone uno stralcio:
- Il medico deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché garantire la pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.
- Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.
- Il medico, nell’utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del Codice di deontologia medica e segnala all’Ordine l’apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.
- L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.
- Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina.
- Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute.
- Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.
- Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico.
Il tema dell’informatizzazione è molto complesso e delicato. La scelta del software, così come la successiva implementazione sono fattori fondamentali per il successo dell’informatizzazione. L’obiettivo che ci si deve porre è di automatizzare il maggior numero di transazioni possibili, coerentemente con la filosofia, il metodo e le abitudini di lavoro propri, con la precauzione di massimizzare l’utilizzo delle funzionalità del Sistema evitando eccessive personalizzazioni.
Oltre a quanto prescritto nell’articolo del Codice, la finalità dell’informatizzazione è di rendere sistematiche tutte le attività ripetitive e predeterminabili con l’obiettivo di recuperare tempo e attenzione da dedicare alle attività operative e produttive, per evitare errori di transazione, per standardizzare i processi di percorso dei Pazienti.
Lascia un commento